Decreto interpretativo: profili di incostituzionalità.-

Domenica 07 Marzo 2010 10:48 Fernando Cannizzaro
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Decreto interpretativo: profili di incostituzionalità

Di Fernando Cannizzaro

A Nostro modesto avviso il decreto legge n.29/2010 (cd. Decreto interpretativo) potrebbe essere affetto da incostituzionalità.

Vediamo perché. Esaminiamo la legge 400/1988 e la Costituzione.

 

La legge 400 del 23 agosto 1988 è servita a riordinare le competenze Governative in riferimento all’art. 95 u.c. della Nostra Costituzione.

L’Art. 15 della L.400/1988 recita testualmente:

“1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.

6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”

Il comma 2, lett. B) vieta al Governo di intervenire (mediante decreto legge) nelle materie indicate nello art. 72, 4 comma della Costituzione.

Andiamo a vedere cosa dice l’art. 72, quarto comma della Costituzione:

Articolo 72 , quarto comma, della Costituzione:

"La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi."

La ratio di questa norma di rango costituzionale significa che il legislatore ha stabilito un sorta di “riserva di legge formale” per alcune materie tra cui quella elettorale. Da ciò deriva come conseguente corollario che solo il Parlamento può intervenire con una legge ordinaria. Non certo il Governo.

A nulla vale quanto sostengono alcuni che trattasi di mera norma interpretativa che non modifica la legge elettorale. Questo non è vero perché sempre di legge trattasi. Oltretutto è modificativa della legge elettorale N.108/1968 (art.9) perché aggiunge nel quarto comma la dizione entro le ore venti “del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto” per sanare eventuali irregolarità. E’ chiaro, quindi, che un profilo di incostituzionalità sussiste. Conseguentemente il Decreto interpretativo potrebbe essere annullato con tutte le conseguenze che ne derivano comprese le eventuali elezioni dei candidati del PDL nelle regioni interessate. Bel pasticcio!

Last Updated ( Domenica 07 Marzo 2010 10:55 )  

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