23 aprile 2024
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Pretofilia: guida per prevenire e punire i preti pedofili

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PRETOFILIA: GUIDA SULLE PROCEDURE PER PREVENIRE E PUNIRE

La legge applicabile è la Sacramentorum sanctitatis Motu Proprio Tutela (MP SST) del 30 aprile 2001, corredata del 1983 Codice di Diritto Canonico. Questa è una guida introduttiva che può essere utile per laici e non canonisti.

 

Video di fcannizzaro:

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A: PRELIMINARI

La diocesi locale indaga ogni accusa di abuso sessuale di un minore da un chierico.

Se l'affermazione ha una parvenza di verità, il caso è rinviato al CDF. Il vescovo locale trasmette tutte le informazioni necessarie per il CDF ed esprime il suo parere sulle procedure da seguire e le misure da adottare nel breve e lungo termine.

Il diritto civile in materia di notifica di crimini alle autorità competenti devono essere sempre seguite.

Durante la fase preliminare e fino a quando il caso è concluso, il vescovo può imporre misure di precauzione per salvaguardare la comunità, comprese le vittime. Infatti, il vescovo locale conserva sempre il potere di proteggere i bambini limitando le attività di un sacerdote nella sua diocesi. Questo fa parte della sua autorità ordinaria, che è incoraggiato ad esercitare in qualunque misura sia necessaria per assicurare che i bambini non vengono per nuocere, e questo potere può essere esercitato a discrezione del vescovo, prima, durante e dopo ogni procedimento canonico.

B: Procedura autorizzata dal CDF

Gli studi di CDF il caso presentato dal vescovo locale e chiede anche di informazioni supplementari, se necessario.

Il CDF ha un certo numero di opzioni:

B1 Processi penale

Il CDF può autorizzare il vescovo locale di condurre un processo penale giudiziario dinanzi ad un tribunale locale Chiesa. I ricorsi in tal caso, alla fine, sarebbe presentata ad un tribunale del CDF.

Il CDF può autorizzare il vescovo locale di procedere ad un processo penale amministrativo prima di un delegato del vescovo locale, assistito da due assessori. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e di riesaminare le prove. L'imputato ha il diritto di presentare ricorso al CDF contro un decreto che condanna a una pena lo canonica. La decisione dei membri Cardinali della CDF è definitiva.

Se il chierico essere giudicato colpevole, sia giudiziarie e amministrative dei processi penali si può condannare un chierico a una serie di pene canoniche, il più grave dei quali è la dimissione dallo stato clericale. La questione del risarcimento dei danni possono anche essere trattati direttamente durante queste procedure.

Casi B2 di cui direttamente al Santo Padre

In casi molto gravi in cui un processo civile, penale, ha trovato il colpevole chierico di abusi sessuali di minori o quando le prove sono schiaccianti, il CDF può scegliere di portare il caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che la questione Papa un decreto di " ex officio "dimissione dallo stato clericale. Non vi è alcun rimedio canonico contro un decreto papale.

Il CDF porta anche alle richieste Santo Padre da parte dei sacerdoti accusati che, consapevoli dei loro crimini, chiedere di essere dispensato dall'obbligo del sacerdozio e volete tornare allo stato laicale. Il Santo Padre concede tali richieste per il bene della Chiesa ("Pro bono Ecclesiae").

B3 Provvedimenti Disciplinari

Nei casi in cui ha ammesso il sacerdote accusato per i suoi crimini e ha accettato di vivere una vita di preghiera e di penitenza, il CDF autorizza il vescovo locale di emettere un decreto che vietano o limitano il ministero pubblico di una tale sacerdote. Tali decreti sono imposti attraverso un precetto penale che comporterebbe una pena canonica di una violazione delle condizioni del decreto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. il ricorso amministrativo al CDF è possibile contro i decreti del genere. La decisione del CDF è definitiva.

Revisione di C. MP SST

Da qualche tempo il CDF ha intrapreso una revisione di alcuni articoli del Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, al fine di aggiornare detto Motu Proprio del 2001, alla luce della facoltà speciali concessi al CDF dai Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte in discussione non cambieranno le modalità di cui sopra (A, B1-B3). (Questa è la traduzione Italiana la versione in inglese è sotto riportata)


SCANDALO ABUSI: VATICANO, UNA GUIDA SULLE PROCEDURE PER PREVENIRE E PUNIRE 12-04-2010

Il sito della Santa Sede ha pubblicato oggi una guida (in lingua inglese: www.vatican.va) per la comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardanti le accuse di abuso sessuale. La guida fa riferimento a un Motu proprio del Papa del 2001 e al Codice della legge canonica del 1983 e ha l'intento di "essere utile a laici e non canonisti”. La guida illustra le procedure preliminari adottate dalla diocesi locale in caso di accuse di abuso sessuale da parte di un religioso nei confronti di un minore. “Se l’accusa appare veritiera, il caso è deferito alla Congregazione per la Dottrina della Fede”, si legge nel documento in cui è sottolineato che "Va sempre osservata la legge civile in materia di denuncia di crimini alle autorità appropriate”. Inoltre, “durante la fase preliminare e finché il caso non sia concluso, il vescovo può imporre misure precauzionali per salvaguardare la comunità, incluse le vittime. Il vescovo locale mantiene sempre il potere di proteggere i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella propria diocesi".

Il documento elenca anche le procedure autorizzate dalla Congregazione, tra cui il processo penale presso il tribunale ecclesiastico locale, la possibilità di deferire i casi “molto gravi” direttamente al Santo Padre, ossia qualora in sede di processo penale non ecclesiastico il religioso sia stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali nei confronti di minori o qualora le prove siano schiaccianti. In tali casi, il Papa può emettere un decreto “ex officio” per ridurre allo stato laicale il religioso, senza possibilità di revoca. Tra le competenze della Congregazione vi sono infine le misure disciplinari, che implicano l'emissione di un decreto da parte del vescovo locale, con cui si proibisce o limita il ministero pubblico del sacerdote accusato e che abbia ammesso i crimini, accettando di vivere una vita di preghiera e penitenza. Il documento originale può essere consultato all’indirizzo Web www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_en.html.

Guide to Understanding Basic CDF Procedures

concerning Sexual Abuse Allegations

The applicable law is the Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (MP SST) of 30 April 2001 together with the 1983 Code of Canon Law. This is an introductory guide which may be helpful to lay persons and non-canonists.

A: Preliminary Procedures

The local diocese investigates every allegation of sexual abuse of a minor by a cleric.

If the allegation has a semblance of truth the case is referred to the CDF. The local bishop transmits all the necessary information to the CDF and expresses his opinion on the procedures to be followed and the measures to be adopted in the short and long term.

Civil law concerning reporting of crimes to the appropriate authorities should always be followed.

During the preliminary stage and until the case is concluded, the bishop may impose precautionary measures to safeguard the community, including the victims. Indeed, the local bishop always retains power to protect children by restricting the activities of any priest in his diocese. This is part of his ordinary authority, which he is encouraged to exercise to whatever extent is necessary to assure that children do not come to harm, and this power can be exercised at the bishop's discretion before, during and after any canonical proceeding.

B: Procedures authorized by the CDF

The CDF studies the case presented by the local bishop and also asks for supplementary information where necessary.

The CDF has a number of options:

B1 Penal Processes

The CDF may authorize the local bishop to conduct a judicial penal trial before a local Church tribunal. Any appeal in such cases would eventually be lodged to a tribunal of the CDF.

The CDF may authorize the local bishop to conduct an administrative penal process before a delegate of the local bishop assisted by two assessors. The accused priest is called to respond to the accusations and to review the evidence. The accused has a right to present recourse to the CDF against a decree condemning him to a canonical penalty. The decision of the Cardinals members of the CDF is final.

Should the cleric be judged guilty, both judicial and administrative penal processes can condemn a cleric to a number of canonical penalties, the most serious of which is dismissal from the clerical state. The question of damages can also be treated directly during these procedures.

B2 Cases referred directly to the Holy Father

In very grave cases where a civil criminal trial has found the cleric guilty of sexual abuse of minors or where the evidence is overwhelming, the CDF may choose to take the case directly to the Holy Father with the request that the Pope issue a decree of "ex officio" dismissal from the clerical state. There is no canonical remedy against such a papal decree.

The CDF also brings to the Holy Father requests by accused priests who, cognizant of their crimes, ask to be dispensed from the obligation of the priesthood and want to return to the lay state. The Holy Father grants these requests for the good of the Church ("pro bono Ecclesiae").

B3 Disciplinary Measures

In cases where the accused priest has admitted to his crimes and has accepted to live a life of prayer and penance, the CDF authorizes the local bishop to issue a decree prohibiting or restricting the public ministry of such a priest. Such decrees are imposed through a penal precept which would entail a canonical penalty for a violation of the conditions of the decree, not excluding dismissal from the clerical state. Administrative recourse to the CDF is possible against such decrees. The decision of the CDF is final.

C. Revision of MP SST

For some time the CDF has undertaken a revision of some of the articles of Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis tutela, in order to update the said Motu Proprio of 2001 in the light of special faculties granted to the CDF by Popes John Paul II and Benedict XVI. The proposed modifications under discussion will not change the above-mentioned procedures (A, B1-B3).

NOSTRO COMMENTO: Mah! Che la Chiesa dietro la valanga della pretofilia prenda ora le iniziative che avrebbe dovuto adottare tanti anni addietro non la esime certamente dalla responsabilità e dallo sfascio cui è caduta.

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