Liberta di opinione

13 ottobre 2024
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Pareri legali

Class action

CLASS  ACTION: BREVI CHIARIMENTI

A cura di Avv. Fernando Cannizzaro.-

Alcuni amici di Internet mi hanno sollecitato, nei loro commenti,  di approfondire l'argomento delle "azioni collettive" o "Class action" . Dal  momento che lo scopo principale di questo sito è quello di accontentare i navigatori di Internet, siamo lieti  di farlo.

Il consenso informato

IL CONSENSO INFORMATO
(a cura di Avv. Fernando Cannizzaro)

Un Navigatore di internet mi ha mandato una e-mail pregandomi di trattare l'argomento del Consenso Informato a seguito di un caso giudiziario di cui Egli stesso è stato protagonista e si è visto costretto a citare in giudizio la Struttura sanitaria ed il medico per essere risarcito dei danni patiti a seguito di un trattamento sanitario fatto in assenza di consenso informato. Il suo caso si è risolto positivamente con la condanna della Struttura sanitaria e del medico.

Autovelox

Autovelox

AUTOVELOX: COME DIFENDERSI

di F.Cannizzaro 19-11-2008

Questo strumento è stato la dannazione degli automobilisti. Ricorsi, controricorsi si sono susseguiti a centinaia ingolfando la PA e le aule del Giudice di Pace. Andiamo con calma: che fare?

La prima cosa che bisogna sapere, è che all'atto dell'infrazione stradale l'ente (Vigili Urbani, Carabinieri...) deve notificare il verbale entro 150 gg. dalla data dell'infrazione, con apposita notifica ai sensi dell'art 140 cpc. Una volta notificata la multa, l’ art. 28 della L.24.11.1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l’illecito .

Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale. Spesso e volentieri le cartelle esattoriali vengono notificate non solo senza essere state precedute dal verbale da notificare entro 150 giorni, ma vengono addirittura notificate oltre i 5 anni. Se l'autovettura e' stata venduta e non e' stato fatto il passaggio al PRA, niente paura basta allegare copia della dichiarazione di vendita fatta al notaio. In caso di morte del contravventore, l'erede puo' chiedere l'annullamento in quanto ai sensi dell’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi. Se ricorrono tali presupposti non resta, che fare ricorso,

DA INTERNET:

L’infrazione va contestata immediatamente
A meno di trovarsi in autostrada, superstrada o laddove sarebbe impossibile arrestare la corsa del veicolo, col rischio di causare maggiori pericoli, la contestazione dovrà essere ingiunta immediatamente. E, quando non è possibile, per i casi appena visti, gli agenti che hanno elevato la contravvenzione dovranno specificare, nel verbale, la motivazione per la quale non hanno fermato il conducente. Occorre anche dire, che, a discrezione del Prefetto, alcuni tratti di strada, particolarmente pericolosi, potranno dotarsi di autovelox anche laddove, come in autostrada, non è possibile la contestazione immediata. Ma questo dovrà essere sempre annotato nel verbale che dovessimo ricevere.

La contravvenzione può essere contestata

La contravvenzione perde ogni efficacia se non specifica alcuni importanti riferimenti, che non sono solo il numero di targa e il modello dell’auto che conducevamo, sempre essenziali per l’efficacia della multa. Per conoscenza, riportiamo cosa dovrà indicare il verbale perché sia valido:

1 Modello di apparecchio usato

2 Tollerabilità in percentuale dello strumento

3 La verifica della funzionalità del rilevatore

4 La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser)

5 Omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici)

6 Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore.

Attenzione, il fatto che uno dei punti sopra indicati non sia presente nel verbale, non significa che possiamo stracciare la contravvenzione e dormire sonni tranquilli; significa soltanto che abbiamo la possibilità di fare ricorso e sperare anche di vincerlo.

Il consiglio è quello di farsi assistere dai legali delle Associazioni dei Consumatori, anche solo per rivolgere loro qualche quesito o dubbio che dovesse assalirci. In ogni caso, per sperare in un buon esito della vertenza, è utile sapere che se siamo intenzionati a ricorrere, non dobbiamo pagare la sanzione.

Il Giudice di Pace è l’Autorità cui si ricorre più frequentemente in caso di contestazioni, il tempo per farlo deve essere improrogabilmente entro 30 giorni dalla notifica e va presentato presso la Cancelleria del Tribunale ove si intende ricorrere, lo stesso luogo, comunque, ove ricade l’Ente che ha notificato la contravvenzione.

E’ possibile anche ricorrere dinnanzi al Prefetto, in questo caso, si può provvedere a presentare l’istanza presso l’Autorità che ha elevato la sanzione, Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica. Tale ricorso può anche essere inviato a mezzo Raccomandata A.R., purchè, sia nella lettera, che nella busta, si indichi, in apposito spazio, la scritta “RICORSO AL PREFETTO”.

 

Tutela della maternità.-

Tutela della maternità.-

Tutela della maternità. L’astensione anticipata “lavori pericolosi, faticosi ed insalubri” Cosa prevede la normativa al riguardo.

Di Fernando Cannizzaro

Da più parti mi si è stato chiesto di trattare sul Blog questo argomento . Dal momento che Noi abbiamo improntato la filosofia di questo sito volta ad accontentare i lettori obbediamo di buon grado.

La normativa posta a tutela della maternità vieta di adibire la donna durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto a “lavori pericolosi, faticosi ed insalubri”. La lavoratrice che si trova in questa situazione va adibita ad altre mansioni : se non è possibile, deve essere concessa l’astensione anticipata.

La Commissione Europea , in ottemperanza alla direttiva 92/85/Cee ha istituito delle linee guida sulla sicurezza delle gestanti, puerpere o allattanti per delineare il rischio specifico intervenendo per non far subire danni alla salute. Al riguardo anche la Suprema Corte si è pronunziata con la sentenza n.460/06, In estratto:

(C-460/06) POLITICA SOCIALE - TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI – DIVIETO DI LICENZIAMENTO TRA L’INIZIO DELLA GRAVIDANZA E IL TERMINE DEL CONGEDO DI MATERNITA’ − INTERPRETAZIONE. La Corte ha stabilito che il divieto di licenziamento della lavoratrice durante il periodo di tutela deve essere interpretato nel senso che esso vieta non soltanto di notificare una decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio (durante il periodo stesso), ma anche di prendere misure preparatorie ad una tale decisione prima della scadenza di detto periodo. Per la Corte, la decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio è contraria alla direttiva 76/207, qualunque sia il momento in cui tale decisione di licenziamento venga notificata, e anche se essa è notificata dopo la scadenza del periodo di tutela.

Per entrare nello specifico, il datore di lavoro, deve determinare a quali rischi la lavoratrice gestante o puerpera o in periodo di allattamento si trova esposta e rimuovere il pericolo tempestivamente informandone la donna sulle misure che intende adottare.

Ancora: Maternità anticipata

Il congedo di maternità può essere anticipato al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere intensificate dallo stato di gravidanza.

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni.

La disposizione si applica anche alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.

L’astensione anticipata deve essere autorizzata dai Servizi Ispettivi del ministero del Lavoro che si avvalgono del SSN.

Cosa deve fare la lavoratrice che vuole richiedere la maternità anticipata?

La lavoratrice deve rivolgersi al proprio medico curante e farsi rilasciare una proposta di astensione anticipata dal lavoro e successivamente, con questa, presentarsi alla propria ASL per ottenere dallo specialista il certificato regolamentare che dovrà poi essere consegnato ai servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro attestante le condizioni previste dall’ art.17, comma 2, lettera a) del T.U. n.151/2001. Se la Dir. Prov.le del Lavoro non emette il provvedimento entro sette giorni la richiesta si intende accolta. In caso di dipendenza privata la trasmissione del provvedimento va anche inviata all’INPS.

Al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, quando la madre riprende l’attività lavorativa, deve essere allontanata, sino al settimo mese dopo il parto, da ambienti pericolosi e pregiudizievoli e servizi gravosi. In caso di impossibilità ad altre mansioni deve essere disposta l’interdizione dal lavoro.

Il congedo anticipato di maternità e/o l’interdizione post partum va calcolato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità. Il servizio è utile ai fini pensionistici e previdenziali (Tfr o INPS) ed è considerato attività lavorativa anche ai fini della progressione della carriera. Per tutto il periodo suddetto la lavoratrice ha diritto all’intera retribuzione, compresa la tredicesima mensilità (con esclusione del lavoro straordinario).-

Parere sul trattamento economico dei medici specializzandi e specializzati

Parere sul trattamento economico dei medici specializzandi e specializzati

RICORSO MEDICI SPECIALIZZANDI SU COME OTTENERE STIPENDIO, CONTRIBUTI ED ALTRO.-

A tutti gli specializzandi ed agli specialisti, specializzatisi dal 2002 ad oggi, potrà essere utile tenere presente il seguente parere legale e determinarsi di conseguenza:

Nell’Agosto del 1999 è stato emanato il decreto legislativo n.368, che ha recepito la Direttiva Comunitaria n.93/16/CE in ambito di libera circolazione dei Medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi certificati ed altri titoli. Nel dicembre dello stesso anno, tuttavia, il decreto legislativo n.517/’99 bloccava l’applicazione degli articoli dal 39 al 41 del decreto legislativo n.368/99 riguardanti gli emolumenti dei medici in formazione specialistica, la copertura assicurativa per la responsabilità civile e la facoltà dell’esercizio della libera professione.

Perere

Perere

Parere sui compensi per spese legali da parte dell’Assicurazioni in caso di incidenti.

Sono stato sollecitato da alcuni amici di fare chiarezza in ordine al rimborso delle spese legali in caso di conferimento di incarico ad un professionista per difesa del danneggiato.Fonti Normative: L’art.9, punto 2, del DPR 18 luglio 2006, n.254, in G.U. 28.08.2006, recita testualmente:• Omissis…• 2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.” Tale articolo esclude, in modo assoluto, le spese per l’assistenza e la consulenza professionale prestata dal legale nella procedura di risarcimento.Sul punto la Suprema Corte di Cassazione civile, ancor prima dell’entrata in vigore della norma regolamentare, ha avuto modo di esprimersi con la sentenza n.11606/05 del 5/31/2005. Se ne riporta stralcio:Nella procedura di risarcimento del danno da sinistro stradale, il danneggiato ha diritto ad ottenere difesa dal proprio legale di fiducia, e a ottenere di conseguenza il rimborso dall’assicurazione delle conseguenti spese legali.” La Corte esprime un diritto del danneggiato all’assistenza di un legale anche nella fase pregiudiziale al giudizio che dev’essere rimborsata dall’assicurazione, stante la posizione di supremazia che detiene nei confronti dell’assicurato.

Ancora sulla non tenutezza delle spese legali da parte delle assicurazioni

Questo argomento è stato oggetto di parere legale e di pubblicazione su questo sito da parte del sottoscritto . A completamento dell’argomento da me trattato in prima battuta ritengo utile riportare e delineare il quadro normativo di riferimento per dare la possibilità al danneggiato di avere dei riferimenti di legge sul punto. A tal uopo pubblichiamo il D.Lgs. N.209/ 2005

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private”

CAPO III ° RISARCIMENTO DEL DANNO

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